Il Certificato Genealogico (Pedigree)
Il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell’ENCI e viene spedito all’allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.
Tra le altre cose, nel pedigree sono annotati:
- i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore
del mantello, microchip); - il numero d’iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
- la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
- chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all’estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
- i dati anagrafici del proprietario e dell’allevatore.
- I diversi passaggi di proprietà avuti del cane.
Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall’ENCI non può essere considerato un “cane di razza”, anche se morfologicamente simile e non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali (esposizioni, prove di lavoro, ecc). Sarà inoltre ben difficile che un allevatore accetti di accoppiare il proprio cane con un soggetto di cui si sa poco e su cui non si hanno notizie verificabili circa la corretta selezione e le origini. I cuccioli eventualmente prodotti non possono inoltre essere automaticamente iscritti al Libro genealogico.
Le tariffe previste per ottenere il pedigree sono riportate in chiaro sul sito ufficiale dell’ENCI (www.enci.it) e non sono certamente elevate. Diffidate dunque di chi vende un cucciolo di razza senza pedigree o con un notevole rincaro se volete il certificato, perché un allevatore serio lo considera parte integrante del prezzo del cucciolo.
Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.
Iscrizione RSR (ex LIR)
Per la registrazione del cane all’RSR (Registro Supplementare Riconosciuti) ci si deve recare presso gli uffici del Gruppo Cinofilo ENCI di riferimento, con il cane per il controllo del tatuaggio o del microchip (come da delibera E.N.C.I.), ed i seguenti documenti:
- Certificato di Tipicità e scheda di giudizio rilasciata dall’Esperto Giudice nell’ambito di manifestazione riconosciuta Enci, di un’esposizione Nazionale o di un’esposizione Internazionale;
- Copia del catalogo rilasciato alla manifestazione comprovante l’iscrizione all’esposizione;
- Iscrizione all’Anagrafe Regionale Canina timbrata e firmata dal veterinario riportante il numero del microchip e del tatuaggio se presente sul cane;
- Per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro: Relazione dell’Esperto Giudice Enci comprovante il conseguimento di un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno “Molto Buono” in una prova riconosciuta dall’ENCI, in apposita classe.
Note importanti:
- Sono ammessi all’esposizione solo i soggetti di almeno 9 mesi di età
- Per i soggetti appartenenti alla razza Alpenläendische Dachsbracke (a far data 1.7.2016) l’accesso al RSR è limitato ai soli raduni e alle mostre speciali Visualizza
- I soggetti di qualsiasi razza, italiana o non, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete, registrate nel RSR, possono ottenere il passaggio d’iscrizione nel ROI purché abbiano conseguito il C.T. nella Classe RSR, oppure la qualifica di “Molto Buono” in un’altra classe, nell’ambito di un’esposizione riconosciuta dall’ENCI.
- I cani delle razze italiane, già iscritti all’RSR, se proclamati campioni italiani di bellezza acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.
Norme tecniche libro genealogico del cane di razza – Visualizza
Integrazione articolo 8 Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza
Su impulso dell’Ufficio Centrale del Libro genealogico, con delibera del Consiglio Direttivo e con il parere conforme della Commissione Tecnica Centrale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con D.M. n° 31369 del 13 novembre 2018 ha integrato l’articolo 8 delle Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, inserendo il paragrafo f) concernente il deposito del campione biologico per tutti i cani per i quali vi è già l’obbligo del deposito del campione biologico ai paragrafi a), b), c), d) ed e).
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2019, all’atto della registrazione del Modello A (denuncia di monta e nascita) è necessario aver provveduto al deposito del campione di materiale biologico presso un Laboratorio riconosciuto dall’ENCI per tutti i cani accoppiati con i soggetti di cui ai punti sottoelencati:
- riproduttori ammessi alla riproduzione selezionata;
- stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;
- stalloni usati in inseminazione artificiale;
- stalloni esteri in Italia in stazione di monta;
- campioni nazionali, internazionali ed esteri di bellezza e/o di lavoro
La modifica alla norma è stata implementata allo scopo di accrescere ulteriormente i controlli da parte dell’ENCI sulla veridicità delle dichiarazioni fornite all’atto della denuncia di cucciolata, considerando in particolare i cani che hanno maggior significato per la selezione.
(comunicato ENCI del 15 Novembre 2018)
Nuove procedure ENCI: idoneità alla riproduzione dal 7° anno
dal comunicato ENCI del 12 Gennaio 2017:
“Premesso che il canone 11 del Codice Etico dell’allevatore già prevede che l’accoppiamento degli esemplari femmina non debba essere prematuro ma neppure eccessivamente tardivo, e a tal fine dispone che dopo i sette anni di età sia opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione;
tenuto conto della costante attenzione di ENCI per la salute dell’animale nonché del sempre crescente interesse rivolto agli aspetti di benessere psicofisico dei cani,
si ricorda che tale previsione riguarda – come misura di orientamento – tutti i proprietari delle femmine che richiedano registrazione di monta, e che dunque è estesa anche ai proprietari non iscritti al Registro allevatori.
Alla luce di ciò, le Delegazioni sono tenute ad informare non solo i soci e gli allevatori iscritti ma tutti i proprietari che ENCI ritiene opportuno, in un’ottica di condivisione delle responsabilità etiche, che la predetta certificazione di idoneità deve essere presentata anche nel caso in cui la registrazione non riguardi soci allevatori.” Visualizza il codice etico
Regolamento verifiche zootecniche prove da seguita – in vigore dal 1 Luglio 2024 – Visualizza
Regolamento per l’assegnazione del “Brevetto Cane da Limiere e Girata”
Regolamento in vigore dal 1 agosto 2024
Regolamento ENCI Brevetto di muta – Visualizza
Si ricorda che il Brevetto di Muta è un certificato rilasciato dall’ENCI. Non può essere rilasciato dagli organizzatori della manifestazione. Tale certificato può essere conseguito in prove regolarmente autorizzate e giudicate da Esperto Giudice ENCI.
Una volta ottenuto il Brevetto di Muta è necessario fornirne copia al proprio ATC.
Tutti i regolamenti li trovate sul sito ufficiale S.I.P.S. all’indirizzo http://prosegugio.it/index.php/regolamenti